Da tempo, il Consorzio Stabile è un importante istituto che, consentendo l’aggregazione tra le piccole e medie imprese, favorisce ed incoraggia la concorrenza. Nel blog dell’avvocato Francesco Mollica abbiamo letto questo interessante approfondimento sui consorzi stabili, che ricorda come la dimensione di queste aziende non permetta loro di avere gli adeguati requisiti per poter concorrere e partecipare alle procedure di pubblico interesse o di entrare in segmenti di mercato, caratterizzati da opere di rilevanza fondamentale, dal punto di vista economico e qualitativo. Pertanto, il Consorzio Stabile rappresenta un soggetto diverso dalle classiche forme di aggregazioni temporanee e provvisorie di imprese, come le RTI e i Consorzi ordinari di concorrenti, costituendo una realtà indipendente, orientata esclusivamente alla partecipazione, alle procedure di affidamento e all’esecuzione degli appalti pubblici. L’originaria definizione di “consorzio stabile”, ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica è il frutto della mescolanza degli articoli 10, lett. c) e 12 della legge numero 109 dell’11 febbraio 1994. Queste particolari norme elencano gli elementi che definiscono la realtà di consorzio stabile. Esse sono: 1. “presenza di non meno di tre consorziati che […] abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni”, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 12; 2. presenza di requisiti di moralità, professionalità e correttezza, oltre che di quelli economico – finanziari e tecnico – organizzativi per poter partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, ora note come attestazione SOA, in conformità al comma 1 dell’articolo 12; 3. istituzione di una “comune struttura d’impresa”, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 12. I contenuti di questa norma sono stati recepiti, poi, dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006. Quest’ultimo, infatti, afferma che: “Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40 – recante la disciplina primaria sulla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, ossia sulla qualificazione SOA – formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”. Inoltre, all’interno del comma 7 della stessa legge, si afferma che il consorzio stabile è dotato di un’indipendente qualificazione SOA per poter aderire e partecipare alle gare di appalto e all’esecuzione dei contratti di lavori pubblici. È importante sottolineare che la qualificazione SOA è il risultato del complesso delle singole qualificazioni SOA di cui godono le singole società consorziate. L’indipendenza in tema di qualificazione dei consorzi stabili è disciplinata dall’articolo 20 del D.P.R. numero 34/2000, nell’articolo 36 del Decreto Legislativo numero 163 del 2006 e nell’articolo numero 94 del D.P.R. 207 del 2010, in cui sono elencate le modalità per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA da parte delle singole realtà consorziate.